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Liquidazione dell’equo indennizzo per irragionevole durata del processo.

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Liquidazione dell’equo indennizzo per irragionevole durata del processo.

Liquidazione dell’equo indennizzo per irragionevole durata del processo.

Per il pagamento dell’indennizzo per l’irragionevole durata del processo occorre presentare l’apposita dichiarazione  alla Corte di Appello che ha emesso il decreto.

Lo Studio Legale Riela si sta occupando per conto dei propri assistiti di predisporre e presentare alle Corti di Appello il modello di richiesta per ottenere la liquidazione dell’indennizzo da irragionevole durata dei processi.

La legge di stabilità 2016 prevede, infatti, che al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate in base alla legge 89/2001 (c.d. Legge Pinto), il creditore deve rilasciare all’amministrazione debitrice una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Dpr 28 dicembre 2000 n. 445) attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta e trasmettere la documentazione necessaria.

Orbene, poiché la modulistica relativa alla dichiarazione di cui sopra dovrà essere approvata entro il 30 ottobre 2016, Via Arenula ha deciso di diffondere un modello provvisorio in relazione alle Corti di appello nelle quali si è venuta a determinare la massima criticità (Caltanissetta, Catanzaro, Genova, Lecce, Napoli, Perugia, Potenza, Roma e Salerno).

Si tratta di un piano straordinario provvisorio per far fronte alla grave situazione debitoria del Ministero della Giustizia dovuta al pagamento degli indennizzi da irragionevole durata dei processi.

La redazione e la presentazione del modello provvisorio è indispensabile perché in mancanza di invio alla Banca di Italia (che provvede ad erogare i fondi) della documentazione e dei dati richiesti non sarà possibile procedere al pagamento del decreto.

La dichiarazione, con la relativa documentazione, dovrà essere inviata alla Corte di Appello che ha emesso il decreto di condanna e che provvede al pagamento degli indennizzi, come pure degli indennizzi stabiliti in sentenze emesse dalla Corte di cassazione, previa istruttoria a cura della Direzione generale del contenzioso.

La Corte di appello sono state pure delegate all’esecuzione di sentenze emesse dai giudizi amministrativi per l’ottemperanza di provvedimenti decisori di cui alla legge 8972001 e depositate dal primo ottobre 2013.

Avv. Carlo Riela

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