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La banca notifica atto di precetto. Che fare se i tassi sono usurari?

Avvocato Carlo Riela > Casi e sentenze  > La banca notifica atto di precetto. Che fare se i tassi sono usurari?

La banca notifica atto di precetto. Che fare se i tassi sono usurari?

La Banca notifica atto di precetto in forza di un mutuo ipotecario caratterizzato dalla presenza di tassi usurari . Quale il rimedio esperibile?

In casi del genere il debitore esecutato potrà rivolgersi ad un legale per proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

La disposizione da ultimo citata così testualmente recita: “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27”.

Con lo strumento dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare l’atto di precetto notificato sulla base di un mutuo illegittimo per la presenza di tassi usurari.

Per giurisprudenza costante infatti non sussiste e quindi va contestato in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. il diritto della Banca di procedere in via esecutiva allorquando quest’ultima abbia applicato al contratto di mutuo interessi usurari (cfr. ex multis Tribunale di Rimini, Ordinanza del 27 Aprile 2015).

Il contratto di mutuo, regolato del Codice Civile agli artt. 1813 e s.s., è il contratto col quale una parte consegna una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

In tema di interessi, l’art. 1815 co. 2 Cod. Civ. stabilisce espressamente che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” dovendosi in tali ipotesi considerare il contratto stipulato a titolo gratuito.

Sulla base di tale presupposto la Suprema Corte con indirizzo ormai univoco si è così espressa: “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 C. P. e dell’art. 1815 comma 2 Cod. Civ., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promossi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte Cost. 25 febbraio 2002 n. 29); il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori” Cass. N. 5324/2003)” (Cfr. in tal senso in motivazione Cass. N. 350/2013).

Fatta questo inquadramento generale della materia, tornando al caso di specie, il legale con lo strumento dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. contesterà l’idoneità del contratto di mutuo ipotecario a costituire titolo esecutivo e dunque chiederà al Giudice di dichiarare inefficace il precetto notificato.

 

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