8:00 - 20:00

Aperti dal Lunedì al Venerdì

Facebook

Youtube

Search
 

Effetti giuridici conseguenti alla morte del socio di S.r.l.

Avvocato Carlo Riela > Casi e sentenze  > Effetti giuridici conseguenti alla morte del socio di S.r.l.

Effetti giuridici conseguenti alla morte del socio di S.r.l.

Morte del socio e successione ereditaria nelle S.r.l. 

Occorre in primo luogo premettere che una società ha un’esistenza propria, indipendente da quella dei suoi soci: essa potrà continuare ad esistere anche se i soci muoiano oppure potrà essere sciolta e messa in liquidazione anche se i suoi soci sopravvivano.

Tutte le società di capitali hanno una soggettività giuridica, in quanto hanno un patrimonio distinto da quello dei soci, hanno un proprio nome e una propria sede e, pertanto, sono dei soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci che le compongono. Il patrimonio sociale va distinto dal capitale sociale, infatti con il primo si fa riferimento all’insieme dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla società.

Esso, inizialmente, è costituito dall’insieme dei conferimenti eseguiti o promessi dai soci. Nel corso della vita della società il patrimonio sociale subisce continue variazioni in relazione alle vicende economiche della società.

La sua consistenza (attività e passività) viene accertata periodicamente attraverso la redazione annuale del bilancio di esercizio.
Viene definito patrimonio netto la differenza positiva tra attività e passività.

Il patrimonio sociale assolve, inoltre, alla funzione di garanzia generale per i creditori della società.

Altra cosa è invece il capitale sociale definibile come un’entità numerica che esprime il valore in denaro dei conferimenti, come risulta dalla valutazione compiuta nell’atto costitutivo della società.

Capitale sociale 100 vuol dire che i soci si sono obbligati a conferire (capitale sottoscritto) e/o hanno conferito (capitale versato) denaro o altre entità che, al momento della stipulazione del contratto di società, avevano tale valore monetario.

Il capitale sociale rimane immutato nel corso della vita della società fino a quando, con modifica dell’atto costitutivo, non si decide di aumentarlo o di ridurlo.

La morte di un socio di una società a responsabilità limitata è un evento che, in genere, non comporta conseguenze di particolare rilevanza per la vita della società.

La legge, infatti, prevede che le partecipazioni in società a responsabilità limitata siano liberamente trasmissibili non solo per atto tra vivi, ma anche a causa di morte del socio. Ne consegue che gli eredi di un socio di srl di regola succedono al socio defunto, acquisendo la sua partecipazione.

Tuttavia, i soci superstiti al socio defunto possono avere interesse ad evitare che nella compagine sociale subentrino gli eredi del de cuius.

Per rendere concreto tale interesse è necessario che l’atto costitutivo della srl preveda espressamente delle limitazioni alla libera trasferibilità delle quote, in caso di morte del socio, agli eredi o ai legatari del defunto. Tali possono essere le clausole statutarie che stabiliscono, ad esempio:

  • l’intrasferibilità delle quote, assoluta o relativa (subordinata al gradimento da parte degli organi sociali, di soci o di terzi),
  • la consolidazione della quota del defunto in capo agli altri soci,
  • l’obbligo di acquisto della quota del defunto da parte degli altri soci. Queste clausole, però, se possono impedire o limitare il subingresso degli eredi o legatari nella compagine sociale della srl, in nessun caso potrebbero avere l’effetto di impedire agli eredi di ottenere la liquidazione della quota del defunto in alternativa all’acquisto della qualità di socio.

Al momento della morte del socio di una srl, sorge nel patrimonio ereditario del de cuius un diritto di credito alla liquidazione della quota ai sensi dell’art.2284 c.c.

Tale credito fa parte della comunione ereditaria e quindi non si divide automaticamente tra gli eredi. Ne consegue, che prima di poter disporre anche solo di una quota di detto credito, bisognerebbe procedere a divisione ereditaria.

Se così non si facesse, infatti, si avrebbero atti di disposizione del singolo credito o di quota parte dello stesso, sospensivamente condizionati dall’esito divisionale, e quindi medio tempore inefficaci.

Soggetto passivo dell’obbligazione de quo è la società.

Per quanto riguarda le modalità della liquidazione della quota, esse sono disciplinate
dall’art. 2289 c.c. :< Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto è disposto nell’art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.>.

Si pongono a carico della società l’obbligo di liquidare la quota stessa, e a carico degli amministratori quello di rendere il rendiconto della società al fine di consentire la formazione, in nome e per conto della società, di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata, nel rispetto dei criteri di redazione del bilancio ed ai fini dell’assolvimento dell’onere della società di provare il valore della quota; di fronte all’inadempimento dell’obbligo di rendiconto, il giudice può deferire ai soci-amministratori il giuramento suppletorio per la determinazione del quantum debeatur.

Orbene ai fini della giusta proposizione della domanda di liquidazione della quota, secondo ultima Cassazione [1]  – dopo aver premesso che  comunque  da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, si fa valere un’obbligazione da parte della compagine sociale, e che tale domanda va proposta nei confronti della società quale soggetto passivamente legittimato (principio espresso, nuovamente con altra immediata sentenza[2]) –  il contraddittorio può ritenersi comunque ritualmente instaurato anche nel caso in cui non sia convenuta la società ma siano citati in giudizio tutti i soci.Per poter effettuare il calcolo della liquidazione della quota in favore degli eredi del socio defunto deve tenersi conto dell’effettiva consistenza economica dell’azienda sociale all’epoca dello scioglimento del rapporto, comprendendovi anche l’avviamento: l’onere di provare il valore della quota del socio defunto, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio defunto, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del de cuius, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento.

In caso di mancato o parziale assolvimento di tale onere il giudice di merito può disporre consulenza tecnica d’ufficio la quale esprima, anche sul fondamento dei documenti prodotti, una valutazione per la liquidazione della quota ed apprezzarne liberamente il parere senza necessità, quando ne faccia proprie le conclusioni, di una particolareggiata motivazione o di un’analitica confutazione delle eventuali diverse conclusioni formulate dai consulenti di parte.

Avv. Carlo Riela

[1] Cass. civ., Sez. I, 16/01/2009, n. 1036

[2]Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, 16 gennaio 2009, n. 1040. Posto che la domanda di liquidazione della quota di una società di persone (nella specie, una società in nome collettivo), da parte del socio receduto o escluso ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un’obbligazione non degli altri soci ma dell’intera compagine sociale, tale domanda va proposta nei confronti della società quale soggetto passivamente legittimato, a nulla rilevando la circostanza che di questa facessero parte solamente due soci.

 

Tags:

28 Comments

  • MONJA GRATI
    Rispondi 28 Giugno 2021 at 17:44

    SE GLI EREDI RINUNCIANO ALL’EREDITA DEL SOCIO DECEDUTO ? COSA SUCCEDE ALLE QUOTE SE ESSE AD ESEMPIO RIGUARDANO IL 20 % DEL CAPITALE ? SI PUO PROCEDERE AD UNA RIDUZIONE DEL CAPITALE STESSO DELLA SOCIETà ?

    • Avvocati palermo
      Rispondi 14 Luglio 2022 at 13:11

      Salve, grazie per averci contattato. Bisogna intanto verificare cosa prevede lo statuto nel caso di morte del socio. Se nulla è previsto la quota dei rinunciatari viene trasferita per rappresentazione agli eredi di questi. La riduzione del capitale sociale viene deliberata dall’assemblea dei soci per cui i soci sostituiti dai loro eredi decideranno in merito a detta riduzione.la vicenda merita comunque un approfondimento che contempli sia l’analisi dello statuto della società sia la comprensione delle volontà degli eredi del de cuius.

      Per qualsiasi ulteriore informazione ci contatti al numero 091 58 12 09

  • Massimo d'auria
    Rispondi 9 Febbraio 2023 at 17:23

    Nel caso di una srl a socio unico , l’erede è obbligato ad accettare la società o nel caso di debiti che la stessa ha NON ACCETTARKA ?

  • Stefania
    Rispondi 26 Giugno 2023 at 11:15

    alla morte di uno dei 2 soci di srl con carica di presidenti entrambi e firma disgiunta, gli eredi moglie e figlio minorenne ereditano il 50% della quota, se non ci si mette daccordo con l altro socio gli eredi possono mettere il 50% della quota sul mercato e venderla?! c è diritto di prelazione? e il socio ha potere decisionale se mettere la quota sul mercato o meno?

  • Morucci Jasmine Beatriz
    Rispondi 22 Luglio 2023 at 10:46

    Buongiorno, se in una srl c’è un amministratore unico che è anche socio unico, pertanto unipersonale inattiva dal 2019 ed il socio viene a mancare nel 2021 cosa devono fare gli eredi in questo caso moglie e figlia del de cuisi per chiudere questa società?
    Grazie mille

  • enrico rossi
    Rispondi 22 Agosto 2023 at 12:06

    Buonasera sono in grave discordia con la mia famiglia mio padre ha una quota rilevante in una soc. di capitali srl ed ha fatto impiegare solo mio fratello con alti stipendi da alto dirigente (senza giustificazione in quanto operaio semplice) per circa 30 anni escludendo il sottoscritto del tutto dalla società. Ho chiesto a mio padre che non era giusto e di farmi liquidare la mia quota ereditaria del bene ma senza esito. Al momento del de cuius vorrei intraprendere causa nei confronti di mio fratello che ha usufruito di un bene familiare depauperando l’azienda di stipendi e contributi contro il consenso del sottoscritto. Grazie.

  • Nadia Di Santo
    Rispondi 13 Ottobre 2023 at 9:48

    se il socio è unico , legale rappresentante e amministratore unici della società ? cioè se la società e una srl uninominale?

  • Nicola
    Rispondi 13 Novembre 2023 at 10:32

    Buongiorno nel caso di decesso dell’amministratore unico di una srl che è anche socio al 10%, il socio di maggioranza al 90% può e deve procedere con urgenza alla nomina del nuovo amministratore (per permettere la continuità di gestione della srl) indipendentemente dalla procedura di liquidazione degli eredi del de cuius che hanno rinunciato alle quote del medesimo oppure è necessario prima concludere questa fase?

  • Nicola
    Rispondi 13 Novembre 2023 at 11:42

    Buongiorno nel caso di decesso dell’amministratore unico di una srl che è anche socio al 10%, il socio di maggioranza al 90% può e deve nominare con urgenza il nuovo amministratore? Nel caso specifico gli eredi del de cuius chiamati alla successione hanno rinunciato all’acquisizione delle quote per cui mi chiedo se in attesa del calcolo e procedura di liquidazione a loro spettante, il socio di maggioranza può procedere autonomamente alla nomina del nuovo amministratore e alla gestione ordinaria della srl? Grazie

  • Roberto Polato
    Rispondi 19 Novembre 2023 at 11:32

    COME COMPORTARSI DI FRONTE ALL’INERZIA DEGLI EREDI DEL SOCIO DECEDUTO, OVVERO GLI STESSI NON ACCETTANO E NON RINUNCIANO ALL’EREDITA’? SI DEVONO ASPETTARE 10 ANNI PER LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEGLI EREDI, O VALE IL TERMINE PIU’ BREVE DELLA PRESCRIZIONE AL DIRITTO DI LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PREVISTO DALL’ART.2949 C.C.?

  • LIANA SIENA
    Rispondi 25 Novembre 2023 at 11:52

    Buongiorno, vorrei fare un quesito. In caso di morte di un socio di una Srl, usufruttuario di quote nella misura del 10% del capitale sociale, gli eventuali eredi, visto che l’usufrutto si scioglie con la morte e quindi non va in liquidazione, gli eredi possono vantare qualcosa???
    Ci sono utili accantonati a riserva non distribuiti, prodotti negli anni in cui il socio defunto deteneva l’usufrutto della quota.

  • Alessandra
    Rispondi 7 Gennaio 2024 at 15:49

    Salve. In una società srl (studio tecnico) con quattro soci nel caso che un socio non ci sia più gli eredi (moglie, figli) entrano in automatico tramite il normale processo di successione in possesso delle quote del defunto o c’è una procedura extra da svolgere? Gli eredi possono ereditare le quote anche se non sono mai entrati nella società in nessun modo anche se è tecnica? Possono gli altri soci impedire il passaggio di quote agli eredi per poi spartirsele tra loro? Grazie.

  • Romolo Salvione
    Rispondi 3 Maggio 2024 at 11:59

    Se in caso di morte del socio che aveva il 66,66% delle quote e l’amministratore della società conferisce una quota della Srls, senza fare la dichiarazione di successione , con la rinuncia all’ eredità, la quota societaria deve essere tolta ? O è inefficace l’atto di conferimento quota senza neanche aver fatto l’apertura della successione?

  • Valentino
    Rispondi 21 Maggio 2024 at 10:45

    Buongiorno, io è mio fratello siamo soci in una srl, un mese fa è venuto a mancare e io sono l’unico erede perchè non ha famiglia. Quali sono i passaggi da fare? Bisogna andare dal notaio? Grazie

  • Fabio
    Rispondi 17 Ottobre 2024 at 22:19

    Buongiorno, se L`amministratore unico di una srl che era anche socio con in 90% muore, la moglie che è l`erede non può pagare i debiti della società se accetta l’eredità, come può la stessa chiudere la società senza avere ripercussioni su di lei o sul figlio minorenne? Grazie!

Leave a Comment