Sovraindebitamento
L’ avvocato Carlo Riela e il suo team di Avvocati a Palermo, Trapani, Catania assiste coloro che in situazione di sovraindebitamento intendano ricorrere alla procedura di esdebitazione prevista dalla Legge 3 del 27 Gennaio 2012, giornalisticamente chiamata “legge salva suicidi” o “legge cancella debito.
Sovraindebitamento: presupposti oggettivi e soggettivi
Il presupposto oggettivo per l’ammissione alla procedura è che il debitore si trovi in uno stato di sovraindebitamento. Il debitore si deve cioè trovare in una condizione di squilibrio perdurante tra debiti e patrimonio liquidabile, che lo pone in una situazione di difficoltà o impossibilità di pagare i propri debiti (art. 6).
Per quanto riguarda invece il presupposto soggettivo per essere ammessi alla procedura di sovraindebitamento, l’unico soggetto previsto dalla legge è il consumatore.
Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b) il consumatore è “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta.”
Gli altri soggetti che possono essere ammessi al procedimento sono:
- gli imprenditori commerciali non fallibili perché non soddisfano i requisiti dimensionali richiesti; dall’art. 1 della legge fallimento;
- gli imprenditori commerciali individuali che hanno cessato l’attività e si sono cancellati dal registro delle imprese da un anno;
- le start up innovative (escluse dal fallimento dal d.l n. 179/2012);
- gli imprenditori agricoli;
- i soci di società di persone (art. 147 legge fallimento);
- gli artisti e i professionisti;
- le società di professionisti;
- le associazioni professionali (purché tutti sottoscrivano la proposta);
- l’erede dell’imprenditore defunto che ha accettato con beneficio d’inventario e purché sia trascorso un anno dal decesso;
- gli enti privati (fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative, associazioni sportive dilettanti, onlus e enti lirici) che non svolgano attività commerciale.