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Cartelle Esattoriali

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Cartelle Esattoriali


L’ avvocato Carlo Riela e il suo team di Avvocati a Palermo, Trapani, Catania si occupa di diritto tributario e predispone atti di impugnazione di cartelle esattoriali e di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate fornendo assistenza e difesa anche a coloro che posseggono i requisiti per accedere al beneficio del gratuito patrocinio.

Quando il cittadino non paga un tributo, un contributo, una sanzione o quant’altro comminato dalla Pubblica Amministrazione, viene emessa da un agente riscossore, come ad esempio Equitalia, una cartella esattoriale volta a ottenere il pagamento coattivo di quanto dovuto alla PA.

Cos’è una cartella esattoriale

La cartella esattoriale è un atto di intimazione al pagamento e di avviso di mora diretta al cittadino contribuente con cui l’Agente della riscossione chiede il pagamento di quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione.

La sua funzione fondamentale è quella di comunicare al contribuente la sua posizione debitoria nei confronti dell’ente impositore a fronte di un credito ritenuto certo, liquido ed esigibile e, pertanto, deve contenere tutte le indicazioni utili per consentire al contribuente di verificare le ragioni creditorie dell’ente impositore.

Il debito, una volta maturato, viene iscritto a ruolo, cioè viene inserito in un elenco formato dall’ente creditore (ad es. Comune, Inps, Agenzia delle Entrate, etc.) e inviato all’agente della riscossione competente per territorio affinché siano svolte tutte le attività di riscossione coattiva.

La cartella di pagamento, pur non provenendo direttamente dalla Pubblica Amministrazione, è a tutti gli effetti un atto amministrativo e un titolo esecutivo, ossia un titolo, un atto, in base al quale poter procedere col pignoramento in mancanza del pagamento di quanto dovuto.

Cosa contiene una cartella esattoriale?

Oggetto della cartella esattoriale possono essere tutte le somme dovute dal cittadino allo Stato e degli enti pubblici, previdenziali e locali, come tributi, imposte sui redditi, Inps, Iva, imposta di registro, tasse automobilistiche, concessioni governative, imposte ipotecarie e catastali e quant’altro, che il destinatario non ha pagato.

Anche le sanzioni amministrative in generale (come per esempio le multe per infrazioni al codice della strada o relative a servizi pubblici), non pagate alla loro naturale scadenza, vengono iscritte a ruolo e sono soggette alla stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi.

Come avviene la riscossione?

Esistono due tipi di riscossione:

1) La riscossione a mezzo ruolo coattiva riguarda il recupero delle somme che, richieste dall’ente creditore, non sono state versate spontaneamente dal cittadino. L’iter di riscossione parte con l’invio della cartella di pagamento in cui sono indicate le informazioni contenute nel ruolo. Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, se il cittadino non paga e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, Equitalia è tenuta a svolgere ogni azione cautelare ed esecutiva (ad esempio pignoramenti e ipoteche) utili alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, secondo i tempi e le modalità previsti dalla legge.

2) La riscossione a mezzo ruolo spontanea riguarda invece le richieste di pagamento dell’ente creditore, che non derivano da un precedente inadempimento da parte del contribuente (ad esempio la riscossione spontanea della Tarsu per conto dei Comuni, delle tasse di iscrizione agli ordini professionali ecc..).

Scaduti i 60 giorni, messi a disposizione del contribuente per saldare quanto richiesto senza che il debito sia stato pagato né contestato, scattano gli interessi di mora, che aumentano la cifra dovuta per ogni giorno di ritardo.

Mancato pagamento della cartella esattoriale

Se non si paga la cartella entro 60 giorni dalla sua notifica l’agente della riscossione può mettere in atto le procedure esecutive che ritiene più opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dell’auto all’iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all’espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei beni mobili e immobili del debitore e dei suoi coobbligati. Possono essere pignorati anche i crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo (pignoramento del quinto dello stipendio).

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