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Fondo di garanzia risarcisce il pedone investito da veicolo pirata.

Avvocato Carlo Riela > Casi e sentenze  > Fondo di garanzia risarcisce il pedone investito da veicolo pirata.

Fondo di garanzia risarcisce il pedone investito da veicolo pirata.

Fondo di garanzia risarcisce il pedone investito da veicolo pirata.

La vicenda è quella di un caso di ordinaria inciviltà: una nostra assistita investita da un’autovettura pirata che, procedendo contromano ed a fari spenti, fuggiva senza prestare soccorso dopo averla scaraventata al suolo causandole lesioni personali.

Malgrado le resistenze della compagnia assicuratrice nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia vittime della strada, la vicenda si è conclusa positivamente per la nostra cliente con la condanna al risarcimento del danno in suo favore di € 21.767,15, oltre interessi e spese legali.

Il Tribunale ha evidenziato che, nel caso in cui venga chiamato a rispondere il Fondo di garanzia delle vittime della strada ex art. 19, primo comma, lett. a), L. 990/1969, è necessario che il soggetto che assume di essere stato danneggiato dia prova, in primo luogo, in primo delle modalità del sinistro e dell’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, del fatto che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ. n. 10323/2012, n. 15367/2011, n. 10484/2001, n. 10762/1992 e n. 1860/1990).

Nell’ipotesi, poi, di investimento del pedone che si trova sulla sede viaria, il conducente del veicolo investitore deve provare di essersi trovato nell’oggettiva impossibilità di evitare l’evento con una qualsiasi manovra di fortuna, come nel caso, ad esempio, in cui il pedone si sia improvvisamente e repentinamente frapposto come ostacolo sulla carreggiata, senza dare al conducente del veicolo il tempo di avvistarlo e di adeguare la propria guida di conseguenza (cfr. Cass. civ. n. 9620/2003, n. 5983/1998, n. 7922/1997, n. 6395/1994, n. 8226/1993 e n. 7113/1986).

Nel caso in esame, la convenuta società assicuratrice non ha fornito prova della condotta per il veicolo dell’investitore di evitare l’impatto risultando così soccombente.

Il Tribunale ha accolto la nostra richiesta di risarcimento danni quantificata ai sensi del  D.M. 6 giugno 2013 aumentandola del 20%  in quanto “Nell’ottica della sopra menzionata personalizzazione del risarcimento, la sommatoria degli importi appena indicati (€ 14.816,47), va poi aumentata – in conformità a quanto oggi previsto per le lesioni di lieve entità dall’art. 139, terzo comma, del citato D.Lgs. 209/2005 – di una percentuale che, tenuto conto del tipo di lesioni e delle loro refluenze sulla sfera psico-fisica del soggetto danneggiato, oltre che delle ripercussioni negative sull’attività di casalinga svolta dall’attrice, può essere quantificata nella misura del 20%”.

Avv. Carlo Riela

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