Durata del giudizio di equa riparazione
Qual è il termine entro il quale deve essere concluso il giudizio di equa riparazione da irragionevole durata del processo? (Corte Costituzionale sentenza 13 gennaio-19 febbraio n. 36 del 2016).
L’art. 2 della legge 24 Marzo 2001 n. 89, conosciuta come Legge Pinto, stabilisce che chi a subito un danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sotto il profilo del mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.
Con l’art. 55, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 Agosto 2012 n. 134, è stato introdotto l’art. 2 bis dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, in virtù del quale si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità.
Il comma 2 ter del suddetto D.L. ha stabilito comunque che il termine ragionevole si considera comunque rispettato se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.
Ma si sa, la lentezza dei processi, è un male endemico della nostra giustizia e talvolta si è venuto a creare il paradosso di processi introdotti per ottenere l’equa riparazione per l’ingiustificato ritardo nei processi che a loro volta si concludevano in tempi “irragionevoli”; ciò in quanto si era venuta a consolidare l’orientamento che il processo di equa riparazione dovesse anch’esso concludersi entro il termine di cui al comma 2 bis della legge 89/2001.
La Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 36 del 2016 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 2 bis della legge 24 marzo 2001 n. 89 nella parte in cui non dispone che la durata complessiva del giudizio per l’attribuzione dell’equa riparazione da ingiustificato ritardo non possa essere superiore al limite biennale perché viola gli articoli 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.
La Corte Costituzionale, conformemente a quanto indicato dalla Corte Europea e dalle Sezioni Unite della Cassazione, ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata della suddetta norma ritenendo che il termine massimo per ottenere la decisione di equa riparazione è quello di due anni ciò in quanto si tratta di un giudizio che si svolge in unico grado ed essendo in sé stesso caratterizzato dall’esigenza di celerità.
Avv. Carlo Riela